STATUTO
Legambiente Sardegna
Approvato il 17 dicembre 2022
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1 – Denominazione
Ai sensi del Decreto legislativo n° 117/2017 e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’associazione non riconosciuta denominata “Legambiente Sardegna”.
La denominazione dell’Associazione sarà integrata con la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l’Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: “Legambiente Sardegna APS – Associazione di Promozione Sociale”, in sigla denominata “Legambiente Sardegna APS”. L’assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione ai predetti Registri.
Art. 2 – Sede
Legambiente Sardegna ha sede legale a Cagliari in viale Luigi Merello, 18. L’eventuale variazione della sede all’interno dello stesso comune capoluogo potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto. L’eventuale modifica della denominazione sociale dovrà essere decisa invece dall’Assemblea Regionale dei Soci. È inoltre possibile istituire sedi secondarie, previa delibera dell’Assemblea Regionale dei Soci. Legambiente Sardegna ispira e condivide le sue scelte e finalità ai valori e ai principi statutari di Legambiente Nazionale, di cui è a tutti gli effetti articolazione associativa territoriale su scala regionale.
Art. 3 – Autonomia e assenza di scopi di lucro
È esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.
L’Associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell’Associazione al fine di migliorarne l’efficienza e la qualità nello svolgimento delle sue attività istituzionali. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività d’interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
Art. 4 – Attività d’interesse generale
L’Associazione è costituita al fine di svolgere:
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interventi e servizi attinenti l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell’art. 5 lettera d) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
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interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell’art. 5 lettera e) del Decreto Legislativo n. 117/2017, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs. N. 105 del 3 agosto 2018;
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interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
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ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell’art. 5 lettera h) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
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organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d’interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d’interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
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organizzazione e gestione di attività turistiche d’interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell’art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
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formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell’art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
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cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge n. 125/2014, così come previsto dall’art. 5 lettera n) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
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attività di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi dell’art. 5 lettera q) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
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accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ai sensi dell’art. 5 lettera r) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
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agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 5 lettera s) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
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promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell’art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
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promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività d’interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell’art. 5 lettera w) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
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riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017.
L’associazione si riserva inoltre di svolgere in futuro attività di protezione civile nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, e successive modificazioni, e dall’art. 5 lettera y) del Decreto Legislativo n. 117/2017.
Art. 5 – Modalità per il raggiungimento delle finalità
L’Associazione per raggiungere le finalità di cui all’articolo precedente, opera attraverso campagne d’informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative d’informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:
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produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
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produrre stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
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svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo sociale;
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gestire attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, nei territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
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promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale, antropologico e socio economico;
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svolgere attività di educazione ambientale per il mondo della scuola, in ambito urbano e naturale, anche attraverso iniziative e campagne per estendere la conoscenza di zone d’interesse ambientale e naturalistico;
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sostenere l’informazione e la divulgazione in favore degli adulti;
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promuovere esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell’ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;
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diffondere l’informazione sulla valenza ambientale e sociale dell’agricoltura biologica e di qualità, realizzando iniziative contro pratiche agricole inquinanti e l’introduzione degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
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gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
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promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio ed i beni e le risorse naturali e culturali; organizzare campi di volontariato finalizzati, a puro titolo di esempio, al recupero ambientale e di aree di interesse archeologico e culturale, al risanamento di ambienti urbani e naturali, al rimboschimento, al recupero di terre incolte, al disinquinamento di zone agricole e industrializzate, alla prevenzione degli incendi;
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sviluppare e organizzare in proprio o in collaborazione con enti ed associazioni, aventi fini istituzionali compatibili con quelli di Legambiente, servizi di vigilanza per il rispetto delle norme a tutela degli animali (d’affezione e d’allevamento), della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell’ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
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realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione in difesa degli ambienti urbani, del territorio, del paesaggio e della natura, del suolo, del mare e dei cambiamenti climatici;
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promuovere progetti, programmi e convenzioni regionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali della regione;
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stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi, gare pubbliche, concorsi e ogni altra modalità prevista dalla legge;
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promuovere e gestire attività, rivolte esclusivamente ai propri operatori, di formazione, prevenzione e d’intervento in emergenza in ambito di protezione civile;
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promuovere e gestire attività, rivolte ai propri operatori e a operatori esterni, di formazione negli ambiti di attività di cui all’art. 4 del presente statuto;
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promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione decentrata e di educazione alla sostenibilità nei Paesi in via di sviluppo, anche inviandovi personale destinato ad attuare progetti d’intervento e formazione in loco, intrattenendo a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività;
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attivare campagne internazionali in difesa dell’ambiente e del clima;
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realizzare, in Italia e all’estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a progetti all’estero, sulla salvaguardia dell’ambiente, sui cambiamenti climatici, sugli orientamenti culturali e sull’educazione all’ecologia;
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gestire e collaborare al funzionamento dei Centri di Educazione alla Sostenibilità (CEAS) e similari;
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promuovere e svolgere attività e iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana, all’autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali, all’attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo sostenibile che valorizzino le identità e creino benessere diffuso e durevole, alla tutela dei valori ambientali, alla difesa dei diritti di bambine, bambini e adolescenti e al miglioramento delle loro condizioni di vita, al favorire opportunità di crescita e valorizzazione senza distinzione alcuna di genere, etnia, religione e/o orientamento sessuale;
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promuovere, organizzare e realizzare attività e campagne di recupero e contrasto allo spreco alimentare e di lotta alla povertà sociale;
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promuovere, organizzare e realizzare attività di sensibilizzazione, formazione, inclusione e integrazione di migranti e/o di altre persone svantaggiate, quali detenuti ed ex detenuti;
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utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, a titolo esemplificativo, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l’intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili, oltre che la sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale;
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contrastare i reati e le illegalità ambientali in ogni loro declinazione, attraverso attività volte a:
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organizzare seminari, convegni, che si rivolgono a tutti i cittadini o a specifiche categorie;
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promuovere attività di ricerca e documentazione, anche in collaborazione con le Forze dell’ordine, sul fenomeno delle ecomafie, della criminalità ambientale, della criminalità organizzata, la corruzione, ogni forma di racket, usura, infiltrazioni negli appalti e strumenti per l’azione di prevenzione;
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valorizzare le competenze e le risorse degli aderenti e dei diversi soggetti impegnati nel territorio a difesa dei beni comuni, promovendo interventi di contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione della cultura della legalità;
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promuovere una più attenta cultura dei beni comuni quale condizione indispensabile per uno sviluppo economico giusto e improntato alla legalità.
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promuovere e organizzare attività di escursionismo terrestre e marino, volte alla conoscenza e alla difesa degli ambienti urbani, del territorio, del paesaggio e della natura, del suolo, del mare e dei cambiamenti climatici.
Le precedenti attività potranno essere svolte attraverso le seguenti azioni e modalità: raccogliere fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge; favorire lo sviluppo di imprese sociali; partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, società di capitali, consorzi, comunque volti al perseguimento degli scopi statutari; stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività; compiere operazioni bancarie nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella composizione degli organi direttivi, un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato.
L’Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 4 e per il perseguimento delle finalità.
In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero totale dei soci persone fisiche degli associati nel rispetto di quanto previsto dall’art.16 del Codice del Terzo Settore.
Art. 6 – Attività diverse
L’Associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall’apposito Decreto Ministeriale, attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale di cui all’art. 4 del presente Statuto, a condizioni che esse siano secondarie e strumentali. L’individuazione delle attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale può essere assunta dall’Assemblea Regionale dei Soci in forma ordinaria.
Art. 7 – Volontari e attività di Volontariato
1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolga la propria attività volontaria.
SOCI, ORGANI SOCIALI, COMPITI E FUNZIONAMENTO
Art. 8 – Soci
Sono soci di Legambiente Sardegna tutti i Circoli di Legambiente (da adesso in poi Soci-Circoli) presenti nel territorio regionale che abbiano già ottenuto l’affiliazione a Legambiente Nazionale, e il Servizio di Vigilanza Ambientale di Legambiente Sardegna, se presente. La base associativa deve essere composta da un numero minimo di 3 Soci-Circoli, costituiti come associazioni di promozione sociale, e può comprendere Soci-Circoli costituiti come altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a patto che questi ultimi non siano in numero superiore al 50% del totale dei Soci-Circoli costituiti come associazioni di promozione sociale.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione, entro il termine di 60 giorni.
La delibera del Consiglio Direttivo sull’accoglimento va comunicata all’associato e annotata sul libro dei soci. L’associato ha diritto di voto, per il tramite dei propri delegati, dal momento dell’accoglimento della domanda di iscrizione.
Il rigetto della domanda d’iscrizione deve essere comunicato per iscritto entro 60 giorni, specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L’interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 60 giorni all’Assemblea Regionale dei Soci o altro organo eletto dalla medesima, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile. Qualora venga confermato il provvedimento di esclusione, il Consiglio Direttivo dovrà darne apposita comunicazione all’Assemblea dei Delegati di Legambiente Nazionale al fine di valutare la revoca dell’affiliazione dello stesso Socio-Circolo.
I Soci-Circoli sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e a versare annualmente la quota associativa.
L’Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. È prevista l’intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota d’iscrizione.
La qualità di Socio-Circolo si perde:
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per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
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per morosità nel pagamento della quota associativa;
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per esclusione.
Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata comunicazione scritta al Socio-Circolo. Perdono la qualità di socio per esclusione i Soci-Circoli che tengano condotte o comportamenti in contrasto coi principi e le finalità dell’associazione, delle norme statutarie o che ne danneggino gravemente l’immagine e gli obiettivi sociali.
Il Socio-Circolo escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea Regionale dei Soci, che si pronuncerà alla prima seduta utile.
In caso di comprovata urgenza, l’Ufficio di Presidenza di Legambiente Sardegna può decidere la sospensione immediata della qualifica di socio. Tale decisione andrà ratificata dal Consiglio Direttivo, da convocarsi entro i successivi 60 giorni, che delibererà sull’esclusione del Socio-Circolo. Qualora venga deliberato il provvedimento di esclusione, il Consiglio Direttivo dovrà darne immediata comunicazione scritta al Socio-Circolo escluso, il quale potrà presentare ricorso entro i successivi 60 giorni all’Assemblea Regionale dei Soci o ad altro organo eletto dalla medesima, la quale si pronuncerà in modo definitivo alla sua prima seduta utile. Qualora venga confermato il provvedimento di esclusione, il Consiglio Direttivo dovrà darne apposita comunicazione scritta all’Assemblea dei Delegati di Legambiente Nazionale al fine di valutare la revoca dell’affiliazione dello stesso Socio-Circolo.
I Soci-Circoli espulsi per morosità, a seguito di esplicita richiesta, potranno essere riammessi, pagando una quota d’iscrizione.
La perdita, per qualunque causa, della qualifica di Socio-Circolo comporta in ogni caso l’automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati precedentemente eletti.
Art. 9 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i Soci-Circoli hanno uguali diritti:
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il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni realizzate dall’Associazione;
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il diritto di partecipare alle assemblee per il tramite dei propri delegati, che hanno diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
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il diritto di recedere dall’Associazione.
I Soci-Circoli hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione medesima.
I Soci-Circoli hanno altresì l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Art. 10 – Organi associativi
Sono organi di Legambiente Sardegna:
a) Assemblea Regionale dei Soci;
c) Consiglio Direttivo;
d) Presidente;
e) Direttore;
f) Ufficio di Presidenza;
g) Organo di Controllo;
h) Revisore legale dei conti.
Art. 11 – Assemblea Regionale dei Soci
L’Assemblea Regionale dei Soci è organo deliberante di Legambiente Sardegna ed è presieduta dal Presidente in carica. I Soci-Circoli partecipano all’Assemblea Regionale dei Soci attraverso due delegati ciascuno, individuati con cadenza annuale:
-
uno di diritto, nella persona del Presidente pro-tempore del Socio-Circolo;
-
uno nominato dall’Assemblea dei Soci del Socio-Circolo o da altro organo eletto dall’assemblea stessa.
Sono membri di diritto dell’Assemblea Regionale dei Soci il Presidente e il Direttore.
Art. 12 – Compiti dell’Assemblea Regionale dei Soci
Sono compiti dell’Assemblea Regionale dei Soci:
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promuovere la discussione e determinare l’indirizzo delle politiche associative di Legambiente Sardegna;
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promuovere il confronto all’interno del corpo associativo costituito dagli aderenti a Legambiente nei diversi livelli presenti in Regione Sardegna, decidendo eventuali occasioni di coinvolgimento e confronto di tutti i Soci-Circoli, anche attraverso una consulta regionale che promuova la partecipazione e il dialogo tra le esperienze territoriali di Legambiente;
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approvare il bilancio d’esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
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discutere e deliberare su ogni argomento che gli altri organi associativi intendono sottoporle;
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approvare gli investimenti patrimoniali di tipo immobiliare;
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proporre e/o approvare le modifiche dello Statuto regionale;
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confermare o rigettare il provvedimento del Consiglio Direttivo di esclusione dei Soci-Circoli secondo quanto previsto dall’art.8 del presente Statuto;
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emanare e approvare regolamenti in esecuzione al presente Statuto, nonché ogni altro atto necessario al buon andamento dell’associazione già predisposto dal Consiglio Direttivo;
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nominare e revocare il Presidente e il Direttore;
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nominare e revocare i componenti dell’Ufficio di Presidenza;
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modificare la denominazione sociale;
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nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
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nominare e revocare l’Organo di controllo e il Revisore Legale dei conti;
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eleggere i delegati regionali al Congresso Nazionale di Legambiente;
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nominare e revocare il Comitato Scientifico
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eventualmente nominare e revocare il Centro di Azione Giuridica (CEAG), qualora costituito;
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approvare il regolamento che norma il funzionamento dell’Assemblea;
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deliberare sulla realizzazione di attività diverse fatta salva l’indicazione di altro organo eletto dalla stessa assemblea al quale attribuire tale compito;
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deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- istituire eventuali altre sedi secondarie dell’Associazione.
Art. 13 – Modalità di convocazione dell’Assemblea Regionale dei Soci e sue deliberazioni
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo, nella seduta per convocare l’Assemblea Regionale dei Soci, delibera la data, l’ora e l’ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.
Le Assemblee sono convocate tramite affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via telematica almeno 10 giorni prima del giorno previsto.
La convocazione deve contemplare il giorno, l’ora, la sede della seduta, l’ordine del giorno coi punti oggetto del dibattimento, nonché la data dell’eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.
L’Assemblea Regionale dei Soci può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. A ciascun delegato può essere conferita un massimo di una delega, proveniente dallo stesso Socio-Circolo. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo. In caso di comprovata necessità e/o impedimento, l’approvazione del bilancio può essere posticipata, comunque entro e non oltre il 30 giugno.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e in quelle che riguardano le loro precipue responsabilità, i Consiglieri del Direttivo non hanno diritto di voto. Per le votazioni e l’elezione delle cariche sociali si procede mediante voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare agli atti assieme al verbale del dibattito, appositamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.
L’Assemblea straordinaria viene convocata:
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per approvare le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione; in tal caso occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;
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per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio; in tal caso l’assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti.
Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i delegati il cui Socio-Circolo sia in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso.
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, presieduta da persona appositamente designata dall’Assemblea Regionale dei Soci.
Il Segretario dell’Assemblea è designato dall’Assemblea Regionale dei Soci.
Art. 14 – Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
Il Consiglio Direttivo è l’organo associativo responsabile, nell’ambito delle linee programmatiche definite dall’Assemblea Regionale dei Soci, della gestione e dell’amministrazione. Rimane in carica quattro anni e comunque sino alla convocazione della successiva Assemblea che nomina il nuovo Consiglio Direttivo, e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri tra un minimo di 7 e un massimo di 15, compresi il Presidente e il Direttore, eletti dall’Assemblea Regionale dei Soci e individuati tra gli iscritti dei Soci-Circoli di Legambiente Sardegna.
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi saranno sostituiti, su proposta del Consiglio Direttivo stesso, dall’Assemblea Regionale dei Soci.
Il Consiglio Direttivo di Legambiente Sardegna può proporre all’Assemblea Regionale dei Soci, con parere motivato, nuovi membri in aumento fino ad un massimo di 1/8 rispetto ai componenti del Consiglio in carica. I membri in aumento dovranno comunque essere eletti dall’Assemblea Regionale dei Soci.
La carica di Consigliere si perde:
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per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo;
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per revoca da parte dell’Assemblea Regionale dei Soci, a seguito di comportamenti contrastanti con gli scopi dell’Associazione, e/o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, oppure per ogni altro comportamento ritenuto lesivo degli interessi dell’Associazione;
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per perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause già previste dall’art.8 del presente Statuto.
Venendo meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni viene convocata l’Assemblea Regionale dei Soci affinché si provveda all’elezione dell’intero nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno tre volte all’anno e ogni qualvolta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, la sede della riunione e l’ordine del giorno nonché la data, l’ora e la sede dell’eventuale seconda convocazione.
La seduta del Consiglio Direttivo è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarseli, nonché d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica. Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza degli intervenuti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell’Assemblea Regionale dei Soci.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
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attuare, direttamente o mediante delega all’Ufficio di Presidenza, tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
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attuare tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
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attuare, direttamente o mediante delega all’Ufficio di Presidenza, le decisioni dell’Assemblea Regionale dei Soci e definire e perseguire gli obiettivi associativi di Legambiente Sardegna;
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amministrare il patrimonio dell’Associazione fatte salve le competenze di bilancio riservate all’Assemblea Regionale dei Soci;
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svolgere un’azione di controllo dell’ordinaria amministrazione posta in essere dall’Ufficio di Presidenza;
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approvare tutte le operazioni contrattuali pertinenti alla progettazione e al funzionamento della struttura quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, apertura di conti correnti, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari e postali;
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eleggere e revocare, tra i propri componenti, eventualmente l’Amministratore;
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predisporre per l’Assemblea Regionale dei Soci il programma annuale di attività;
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presentare annualmente all’Assemblea Regionale dei Soci per l’approvazione il bilancio consuntivo;
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approvare il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge;
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conferire procure generali e speciali;
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instaurare rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
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proporre all’Assemblea Regionale dei Soci i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
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ricevere, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi soci;
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ratificare e/o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
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deliberare in ordine all’esclusione dei soci;
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determinare l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
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deliberare la convocazione dell’Assemblea Regionale dei Soci;
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curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
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eleggere, qualora istituito dall’Assemblea Regionale dei Soci, la Presidenza del Centro di Azione Giuridica regionale (CEAG), che coordina le attività dei suoi componenti ai sensi del regolamento generale del CEAG;
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eleggere la Presidenza del Comitato Scientifico, e nominare i suoi componenti;
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deliberare sull’eventuale variazione della sede all’interno dello stesso comune.
Art. 16 – Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. È eletto dall’Assemblea Regionale dei Soci tra gli iscritti dei Soci-Circoli di Legambiente Sardegna, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile, convoca gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento.
Il Presidente convoca e assicura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Regionale dei Soci e degli altri organi dell’associazione. Adotta, in caso di necessità, atti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può movimentare conti correnti bancari e richiedere con delibera del Consiglio Direttivo la loro apertura, come quella di fideiussioni, leasing e affidamenti bancari e, con delibera dell’Assemblea Regionale dei Soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare e richiedere mutui ipotecari.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Direttore. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art.17 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente
La carica di Presidente si perde per:
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dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
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revoca da parte dell’Assemblea Regionale dei Soci, a seguito di un comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
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perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.8 del presente Statuto.
Qualora il Presidente cessi dall’incarico, il Direttore o, in subordine, il Consigliere anagraficamente più anziano, entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, dovrà convocare l’Assemblea Regionale dei Soci al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente. Fino a tale data, il Direttore rappresenta legalmente l’associazione limitandosi allo svolgimento dell’attività di ordinaria amministrazione.
Art. 18 – Il Direttore
Il Direttore è nominato dall’Assemblea Regionale dei Soci, tra gli iscritti dei Soci-Circoli di Legambiente Sardegna, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il Direttore coordina l’attività amministrativa dell’Associazione, ha la responsabilità del corretto funzionamento della struttura associativa e svolge tutti i compiti che gli sono assegnati dall’Assemblea Regionale dei Soci e dal Consiglio Direttivo.
Svolge l’attività di gestione dei collaboratori e delle risorse umane. Coordina, altresì, i rapporti e le relazioni tra la sede regionale e i Circoli soci di Legambiente Sardegna.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, il Direttore lo sostituisce. Qualora il Presidente cessi dall’incarico, il Direttore rappresenta legalmente l’associazione, limitandosi allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.
Qualora si renda necessario, in via suppletiva, il Direttore potrà essere chiamato dai rispettivi Organi Sociali a svolgere il ruolo di Segretario dell’Assemblea Regionale dei Soci, del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza.
L’Assemblea Regionale dei Soci può revocare il Direttore a seguito di un comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione e procedere alla nomina di un nuovo Direttore. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art. 19 – L’Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza è eletto dall’Assemblea Regionale dei Soci e rimane in carica per la durata di quattro anni. È composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 5 componenti. Il Presidente e il Direttore sono componenti di diritto dell’Ufficio di Presidenza. Le decisioni dell’Ufficio di Presidenza sono assunte con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Art. 20 – Compiti dell’Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza affianca il Presidente e il Direttore nell’esercizio delle loro funzioni e, in particolare, indirizza e coordina le attività associative.
In particolare, l’Ufficio di Presidenza:
a. realizza su delega del Consiglio Direttivo eventuali attività inerenti gli indirizzi politici e strategici individuati dall’Assemblea Regionale dei Soci;
b. svolge su delega del Consiglio Direttivo le funzioni di ordinaria amministrazione dell’Associazione;
c. esprime pareri in relazione alla necessità di ricorrere a collaboratori, demandando al Direttore gli atti giuridici conseguenti;
d. predispone per il Consiglio Direttivo, in caso di mancata nomina dell’Amministratore, il bilancio consuntivo;
e. in caso di comprovata urgenza, può decidere la sospensione immediata della qualifica di socio;
f. svolge ogni altro compito che gli sia demandato dal Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Amministratore
Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare l’Amministratore.
L’Amministratore, qualora nominato, avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo.
L’Amministratore avrà, inoltre, il compito della gestione finanziaria dell’Associazione.
Art. 22 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è organismo di consulenza e ricerca di Legambiente Sardegna, opera in autonomia ma in stretta relazione con il Consiglio Direttivo e con il Comitato Scientifico nazionale di Legambiente. Ne fanno parte studiosi ed esperti dei vari settori e delle varie discipline ambientali che si riconoscono nei valori e nelle finalità dell’Associazione, contenuti nel presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo ne elegge la Presidenza e nomina i singoli componenti del Comitato, che rimangono in carica quattro anni. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo.
Le attività del Comitato Scientifico, così come le sue modalità organizzative, sono definite e disciplinate da apposito regolamento.
Art. 23 – Centro di Azione Giuridica (CEAG)
Il Centro di Azione Giuridica, qualora istituito dall’Assemblea Regionale dei Soci, è organismo di consulenza e coordinamento delle iniziative giudiziarie e legali di Legambiente Sardegna. Esso è, inoltre, luogo di studio ed elaborazione che si pone al servizio dei soci di Legambiente Sardegna per la consulenza e l’assistenza in materia di promozione e tutela dei diritti civili e dell’ambiente, anche nell’ambito del procedimento di formazione degli atti normativi e dei diversi procedimenti amministrativi.
Ne fanno parte avvocati, giuristi e operatori del diritto che condividono i valori e gli obiettivi del CEAG e si conformano allo spirito e alle finalità del presente Statuto.
Il Centro di Azione Giuridica opera in collegamento con gli organismi dirigenti dell’Associazione e con il CEAG nazionale, sulla base di un proprio regolamento.
Il Consiglio Direttivo ne elegge la Presidenza, che rimane in carica quattro anni.
Le attività del CEAG, così come le sue modalità organizzative, sono definite e disciplinate da apposito regolamento.
Art. 24 – Servizio di Vigilanza Ambientale (SVA)
Il Servizio di Vigilanza Ambientale (SVA), qualora istituito dall’Assemblea Regionale dei Soci, è un Socio-Circolo tematico di Legambiente Sardegna, che gestisce e coordina le attività di vigilanza ambientale sul territorio regionale, con autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.
La vigilanza ambientale dell’associazione si esplica a livello territoriale attraverso i Raggruppamenti di guardie ecologiche volontarie di Legambiente, in collegamento con gli organismi dirigenti regionali e locali dell’associazione, secondo modalità definite e disciplinate da apposito regolamento.
Art. 25 – Libri sociali
L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea Regionale dei Soci;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle adunanze dell’Ufficio di Presidenza.
L’Associazione deve altresì tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, qualora questo sia stato istituito.
L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Legale dei conti, qualora questo sia stato istituito.
L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
FUNZIONAMENTO, INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE
Art. 26 – Incompatibilità e limiti delle cariche
La candidatura e l’elezione in organismi di rappresentanza istituzionale di Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Parlamento è incompatibile con la carica di delegato dell’Assemblea Regionale dei Soci, di membro del Consiglio Direttivo, di Presidente, di Direttore e di componente dell’Ufficio di Presidenza. Pertanto, la candidatura o l’elezione comportano la decadenza immediata da qualsiasi carica sociale in essere e l’impossibilità di candidarsi a qualsiasi organo associativo.
Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all’interno di
Legambiente Sardegna e incarichi di pari livello ricoperti all’interno di partiti, sindacati e altre organizzazioni politiche di livello regionale, riferiti a: Presidente, Direttore e Consiglio Direttivo.
Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora venga avanzata richiesta motivata dall’interessato al Consiglio Direttivo e concessa da quest’ultimo per ragioni ben comprovate.
Si considerano, inoltre, in situazione d’incompatibilità coloro che, per conto proprio o di terzi, abbiano interessi il cui soddisfacimento comporti il sacrificio e/o la contrazione degli interessi associativi.
Chiunque si trovasse in questa posizione ha l’obbligo di darne notizia al Consiglio Direttivo ed ha altresì l’obbligo di astenersi dalle discussioni e deliberazioni dell’Assemblea Regionale dei Soci, del Consiglio Direttivo, dell’Ufficio di Presidenza sui punti sui quali sia in conflitto di interesse.
Art. 27 – Relazioni associative con Legambiente Nazionale
Legambiente Sardegna aderisce alla rete territoriale di Legambiente di cui è socia. Tale adesione assicura la possibilità di utilizzare il logo di Legambiente (Cigno verde con la scritta LEGAMBIENTE nera sottostante) e di rappresentare l’associazione a livello regionale. Con l’adesione, che viene rinnovata ogni anno in base a quanto stabilito dallo Statuto di Legambiente Nazionale, Legambiente Sardegna s’impegna a rispettare quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento nazionali in materia di relazioni associative, conservazione del patrimonio, partecipazione democratica dei soci e confronto con le aspirazioni e gli obiettivi comuni. Legambiente Sardegna, inoltre, condivide i valori associativi, le pratiche del lavoro territoriale, la solidarietà sociale e le finalità ultime di politica ambientale dell’Associazione.
Legambiente Nazionale ha il compito e la responsabilità di verificare il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.
In caso di gravi violazioni dei principi statutari, delle normative vigenti, delle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Delegati di Legambiente Nazionale e/o in caso di comportamenti comunque lesivi dell’integrità dell’associazione, e a seguito di un richiamo formale infruttuoso, su proposta motivata della Segreteria Nazionale, il Presidente Regionale è tenuto a convocare, entro massimo 30 giorni, l’Assemblea Regionale dei Soci di Legambiente Sardegna, al fine di deliberare sull’eventuale scioglimento dei propri organismi direttivi.
Qualora non si proceda alla convocazione dell’Assemblea, gli organismi regionali dell’Associazione s’intendono formalmente decaduti.
La Segreteria Nazionale, alla prima riunione utile, successiva alla decadenza o al provvedimento di scioglimento, designa un coordinatore regionale, che ha il compito di garantire la continuità operativa di Legambiente Sardegna e di convocare l’Assemblea Regionale dei Soci per l’elezione dei nuovi organismi direttivi da tenersi entro massimo nove mesi dal provvedimento di scioglimento.
Il Coordinatore è fornito di pieni poteri, compreso quello della rappresentanza legale dell’Associazione, di cui all’art. 15, e cessa la carica con l’elezione dei nuovi organismi direttivi di Legambiente Sardegna.
Qualora l’Assemblea Regionale dei Soci non dovesse deliberare lo scioglimento dei propri organismi direttivi, Legambiente Nazionale potrà intervenire attraverso la propria Assemblea dei Delegati adottando i provvedimenti urgenti del caso e/o ritirando l’affiliazione.
Art. 28 – Limiti ai compensi degli organi amministrativi e di controllo e ai lavoratori
Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo dell’Associazione previsti dal presente Statuto e a coloro che prestino lavoro per l’associazione si applicano le disposizioni, nei limiti previsti dall’art. 8 comma a) del Codice del Terzo Settore e secondo le previsioni e i dispositivi dell’art. 16 del Codice medesimo.
Art. 29 – Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che provengono all’Associazione a qualsiasi titolo da associati, privati, enti pubblici, tramite elargizioni o contributi esattamente destinati all’incremento del patrimonio.
Il patrimonio è inoltre incrementato dalle quote annuali dei soci e/o da altre contribuzioni supplementari degli associati, qualora gli organi dirigenti preposti lo deliberino.
Alle spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione si provvederà con le contribuzioni degli associati e coi proventi delle attività associative.
È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione delle attività fra gli associati, i collaboratori, i dipendenti, i componenti degli organi associativi, anche dopo lo scioglimento del vincolo associativo e a terzi. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell’Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
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le quote associative e i beni con esse acquistati;
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beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni e/o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
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entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
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attività di raccolta fondi;
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donazioni e lasciti testamentari;
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proventi da attività d’interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
-
ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e delle altre norme vigenti in materia;
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rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
-
altre entrate, anche di natura commerciale, comunque compatibili coi principi e le finalità dell’Associazione.
L’Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all’estero, presso privati, Istituzioni e/o Enti pubblici.
L’Associazione non risponde per le obbligazioni contratte dai suoi Soci-Circoli, in quanto essi sono dotati di propria e piena autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile.
Art. 30 – Esercizio sociale e Bilancio
L’esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio sociale l’Assemblea Regionale dei Soci approva il Bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo. In caso di comprovata necessità o impedimento, l’approvazione del bilancio può essere posticipata entro e non oltre il 30 giugno.
Il Bilancio consuntivo può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o entrate siano inferiori al limite previsto dall’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (attualmente di 220.000,00 euro).
In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell’Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il Bilancio d’esercizio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente, e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Potrà predisporre anche il Bilancio Sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Il Bilancio consuntivo viene presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea Regionale dei Soci per la sua discussione e approvazione.
Il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli otto giorni che precedono l’Assemblea Regionale dei Soci convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Una volta approvato, il Bilancio rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.
GARANZIE E SCIOGLIMENTO
Art. 31 – Organo di Controllo
L’Assemblea Regionale dei Soci, qualora l’Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un Organo di Controllo contabile, monocratico o collegiale; qualora l’Assemblea Regionale dei Soci deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell’apposito Registro dei Revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche; possono essere sia soci che non soci. Qualora l’Assemblea Regionale dei Soci si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate.
In entrambi i casi, che sia organo monocratico o collegiale, si applica l’art. 2399 del Codice Civile in materia di cause d’ineleggibilità e di decadenza.
L’Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e può essere rieletto.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, oltre che sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto precipuamente incaricato della revisione legale dei conti.
L’Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d’ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere notizie agli amministratori dell’Associazione circa l’andamento delle operazioni sociali o intorno a determinati affari.
Art.32 – Revisione Legale dei conti
L’Assemblea Regionale dei Soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro.
Il Revisore Legale dei conti può coincidere con l’Organo di Controllo, qualora in quest’ultimo organismo almeno un componente effettivo sia iscritto nell’apposito Registro dei Revisori legali. Il Revisore Legale dei conti, qualora nominato, dura in carica per quattro esercizi e può essere rieletto.
Il Revisore Legale dei conti ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile dell’associazione, di esaminare in via preliminare i suoi bilanci e di redigere una relazione di accompagnamento ai medesimi.
Il Revisore Legale dei conti ha altresì facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, sia pure senza diritto di voto.
L’eventuale attività del Revisore Legale dei conti deve risultare da appositi verbali, riportati in un libro delle sue adunanze, nel quale devono essere riportate anche le relazioni di accompagnamento ai bilanci.
Art. 33 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio di Legambiente Sardegna sono deliberati dall’Assemblea Regionale dei Soci, convocata in forma straordinaria, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.
Nelle more dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dovrà essere richiesto parere all’organismo di controllo normato ai sensi dell’art. 148 comma 8 del DPR 917/86 in combinato disposto con l’art. 8 comma 23 del Decreto Legge n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e/o riserve ai soci. In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio non ha diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né la restituzione della quota associativa.
Art. 34 – Fonti normative
Il funzionamento dell’Associazione è disciplinato, oltre che dal presente Statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente prevista nel Codice del Terzo settore e successive modificazioni e dalle norme del codice civile relative alle associazioni.
Art. 35 – Norme transitorie
Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data d’iscrizione allo stesso Registro.